Cass. pen. n. 2430 del 7 maggio 1992
Testo massima n. 1
Ai fini dell'accoglimento della richiesta di liberazione condizionale non basta una normale buona condotta del condannato, perché l'art. 176 c.p. richiede un comportamento tale da far ritenere «sicuro» il suo ravvedimento e quindi un quadro che consenta di esprimere una valutazione in termini di ragionevole certezza, di tal che non è sufficiente la mancanza di elementi che giustifichino una valutazione negativa ma occorre la presenza di elementi positivi ai quali ancorare la valutazione di sicuro ravvedimento.