Cass. pen. n. 2787 del 7 luglio 1992

Testo massima n. 1


Non può dirsi emanato per ragioni di giustizia, ma rientra fra quelli emanati per ragione di sicurezza pubblica, con conseguente configurabilità comunque, in caso di inosservanza, della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., il provvedimento consistente nell'ordine impartito dalla polizia stradale all'intestatario di un veicolo di comunicare il nominativo del soggetto che era alla guida del veicolo stesso, all'atto in cui era stata accertata una infrazione a norme sulla circolazione.

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