Cass. pen. n. 2836 del 15 ottobre 1992

Testo massima n. 1


L'ordine impartito al conducente di autoveicoli di presentarsi presso un ufficio di polizia entro un certo termine, e di esibire il documento — patente o carta di circolazione — di cui sia sprovvisto al momento del controllo è inquadrabile tra i provvedimenti emessi per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica, a nulla rilevando, ai fini della ricorrenza dell'ipotesi delle ragioni di giustizia, la possibilità di attingere aliunde le informazioni richieste.

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