Cass. pen. n. 3200 del 18 marzo 1992

Testo massima n. 1


Gli appartenenti al corpo della guardia di pubblica sicurezza (ora Polizia di Stato) sono considerati in servizio permanente e non cessano dalle loro qualità di pubblici ufficiali anche quando non sono comandati in servizio. (Nella fattispecie, su ricorso del pubblico ministero, è stata annullata con rinvio la sentenza di assoluzione dai reati di cui agli artt. 650 e 651 c.p., avendo il pretore ritenuto che tali fatti non sussistono nella mancata ottemperanza da parte di un conducente di veicolo all'invito di declinare le generalità ed esibire il documento di guida e il libretto di circolazione rivolto da un assistente di polizia in borghese e libero dal servizio).

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