Cass. civ. n. 5737 del 04 marzo 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Obbligo di assicurazione per la disoccupazione involontaria - Esistenza di decreto ministeriale di esonero - Conseguenze - Spettanza al lavoratore dell'indennità di disoccupazione - Esclusione - Fondamento.


In materia di obbligo di assicurazione per la disoccupazione involontaria, in presenza di legittimo decreto ministeriale di esonero del datore di lavoro dal predetto obbligo, non spetta al lavoratore l'indennità di disoccupazione, in quanto il decreto in questione - i cui effetti si sono prodotti secondo la sequenza individuata dalla legge, che circonda di particolari ed incisive cautele l'accertamento dei presupposti di tale esonero e della stabilità dell'impiego che sola può giustificarlo ex art. 40, n. 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - si riverbera sulla costituzione di un valido rapporto assicurativo ed incide, così, su un requisito imprescindibile e preliminare per accedere alla prestazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27225 del 2017

Normativa correlata

Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST.
Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.
DPR 26/04/1957 num. 818 art. 36

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