Cass. civ. n. 3789 del 11 giugno 1981
Testo massima n. 1
Poiché la penale, prevista all'art. 1382 c.c., avendo lo scopo — ove non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore — di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita, si identifica con l'obbligazione di pagare una predeterminata quantità di danaro in misura invariabile e costituisce debito di valuta superando ogni finalità risarcitoria dell'obbligazione: conseguentemente i relativi interessi spettanti al suo creditore sono moratori e non compensativi, e per la loro attribuzione richiedono l'istanza di parte.