Cass. pen. n. 6117 del 22 maggio 1992

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 589, secondo comma del nuovo codice di procedura penale, la dichiarazione di rinuncia, parziale o totale all'impugnazione può essere fatta personalmente dalla parte privata oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale che, ai sensi dell'art. 122, stesso codice, deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Ne consegue, pertanto, che è nullo il giudizio di patteggiamento della pena celebratosi ex art. 599, quarto comma del nuovo codice di procedura penale, qualora il difensore dell'appellante abbia patteggiato la pena, rinunciando agli altri motivi di gravame, munito di procura speciale rilasciata dall'imputato non in riferimento al procedimento de quo, ma ad un altro procedimento pure pendente presso lo stesso ufficio e fissato per la stessa udienza dibattimentale.

Testo massima n. 2


A norma dell'art. 589, secondo comma del nuovo codice di procedura penale, la dichiarazione di rinuncia, parziale o totale all'impugnazione può essere fatta personalmente dalla parte privata oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale che, ai sensi dell'art. 122, stesso codice, deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Ne consegue, pertanto, che è nullo il giudizio di patteggiamento della pena celebratosi ex art. 599, quarto comma del nuovo codice di procedura penale, qualora il difensore dell'appellante abbia patteggiato la pena, rinunciando agli altri motivi di gravame, munito di procura speciale rilasciata dall'imputato non in riferimento al procedimento de quo, ma ad un altro procedimento pure pendente presso lo stesso ufficio e fissato per la stessa udienza dibattimentale.

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