Cass. pen. n. 9885 del 16 ottobre 1992

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione l'arma alterata con la mozzatura delle canne, che risponde alla finalità di facilitare l'occultamento e del potenziamento dell'arma, non è di per sé reato, senza alcun ulteriore elemento indicativo di illecita provenienza dell'arma stessa, a differenza dell'abrasione dei numeri di matricola che costituisce la prova evidente della provenienza del reato e della necessaria consapevolezza di tale illecita provenienza da parte della persona nel cui possesso l'arma clandestina viene trovata.

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