Cass. pen. n. 1349 del 19 maggio 1993
Testo massima n. 1
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, l'inottemperanza all'ordine, impartito al conducente di autovettura sorpreso alla guida senza la patente, di esibirla entro cinque giorni all'autorità di polizia — già considerata punibile a norma dell'art. 650 c.p. — è punita come illecito amministrativo; pertanto per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del codice va pronunciata assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e non può essere disposta la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione della conseguente sanzione pecuniaria, per l'assenza di una norma transitoria che ne disponga l'applicazione retroattiva e l'applicazione del principio fissato nell'art. 1, L. n. 689 del 1981, secondo il quale, in tema di illecito amministrativo, la legge sanzionatoria deve essere entrata in vigore prima della sua commissione.
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