Cass. pen. n. 1376 del 8 luglio 1993
Testo massima n. 1
La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 c.p.p., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Pertanto, è ammissibile la rinuncia presentata alla cancelleria del giudice ad quem. (Nella specie è stata ritenuta produttiva di effetti la rinuncia presentata presso la cancelleria della Corte di cassazione alcuni giorni prima dell'udienza fissata per la decisione del ricorso avverso l'ordinanza del Gip in materia di misure cautelari personali).
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