Cass. pen. n. 1577 del 20 aprile 1993
Testo massima n. 1
L'indennità di custodia deve essere ritenuta comprensiva anche delle spese relative alla normale e corrente manutenzione della res affidata al custode. Qualora siano state sostenute spese particolari per la conservazione della cosa, queste, se provate, devono essere rimborsate.