Cass. pen. n. 1625 del 8 giugno 1993
Testo massima n. 1
È processualmente inutilizzabile il contenuto di una conversazione tra presenti intercettata in modo anomalo e fortuito (nella specie, a seguito di errato posizionamento del ricevitore di apparecchio telefonico, le comunicazioni effettuate mediante il quale siano oggetto di intercettazione regolarmente autorizzata), non potendosi estendere detta autorizzazione, legata a presupposti e parametri del tutto diversi rispetto a quelli legittimanti la cosiddetta intercettazione ambientale, a quest'ultima.