Cass. pen. n. 209 del 1 marzo 1993

Testo massima n. 1


L'innovazione introdotta nella prima parte del primo comma dell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 — nella quale è previsto il delitto di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti — dal D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992, che prevede la collaborazione dei detenuti con la giustizia a norma dell'art. 58 ter dell'ordinamento penitenziario, per poter fruire dei benefici indicati nello stesso comma, si applica anche all'istituto della liberazione condizionale.

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