Cass. pen. n. 3017 del 23 luglio 1993
Testo massima n. 1
In tema di materia di appello avverso le misure cautelari, il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti, stabilito dall'art. 310, secondo comma, c.p.p. per la decisione del tribunale, non è perentorio, ma ordinatorio. Ne consegue che l'eventuale inosservanza di esso non importa alcun effetto sulla misura cautelare disposta.