Cass. pen. n. 3017 del 23 luglio 1993

Testo massima n. 1


In tema di materia di appello avverso le misure cautelari, il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti, stabilito dall'art. 310, secondo comma, c.p.p. per la decisione del tribunale, non è perentorio, ma ordinatorio. Ne consegue che l'eventuale inosservanza di esso non importa alcun effetto sulla misura cautelare disposta.

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