Cass. civ. n. 3998 del 18 marzo 2003

Testo massima n. 1


Il potere di riduzione equitativa dell'importo fissato con la clausola penale stabilita dalle parti contraenti per il caso di ritardo nell'adempimento deve essere esercitato avendo riguardo all'interesse del creditore al puntuale ed esatto adempimento, essendo riservati al giudice del merito l'apprezzamento in ordine alla eccessività dell'importo della penale e la misura della riduzione di detto importo. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito, che aveva ridotto della metà la penale stabilita per il caso di ritardo nel rilascio di un immobile concesso in uso gratuito, affermando che il proprietario, successivamente alla scadenza della data stabilita per il rilascio, non aveva dimostrato un interesse assiduo ed univoco ad ottenere l'immediata disponibilità dell'immobile).

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