Cass. pen. n. 4601 del 26 gennaio 1993
Testo massima n. 1
La violazione di sigilli punita dall'art. 349 c.p. è reato istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di un qualsiasi comportamento idoneo a rendere frustrante l'assicurazione della cosa mediante i sigilli, pur lasciando intatti i medesimi. Ogni evento ulteriore, in particolare la manomissione della cosa posta sotto il sigillo, è irrilevante, potendo solo dar luogo ad altro reato, ovvero costituire effetto valutabile per la determinazione della gravità del reato.