Cass. pen. n. 4959 del 13 maggio 1993
Testo massima n. 1
L'intimazione a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, prevista dall'art. 15 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come tutti gli ordini emanati dall'autorità alle quali tale potere sia riconosciuto dalla legge (art. 650 c.p.), deve essere congruamente motivato perché implica l'imposizione di una determinata condotta al soggetto cui è diretto, il quale deve essere messo in grado di verificare la legittimità del provvedimento medesimo e, quindi, il suo valore vincolante, nonché di valutare la propria convenienza a rigettarlo o a rifiutarlo. La mera indicazione di «ragioni di pubblica sicurezza» non costituisce motivazione del provvedimento idoneo a renderlo legittimo.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi