Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2655 del 26 marzo 1997

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2655 del 26 marzo 1997

Testo massima n. 1

Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l’interesse che la parte secondo le circostanze ha all’adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio delle prestazioni e dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sulla situazione contrattuale concreta. [ Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva provveduto alla riduzione della penale, sul rilievo che il promittente acquirente di un immobile aveva conseguito il possesso all’atto della stipula del contratto preliminare e che in ragione della particolare situazione del mercato immobiliare, doveva escludersi che la ritardata trascrizione del contratto definitivo di vendita avesse comportato per l’acquirente un particolare pregiudizio ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze