Cass. civ. n. 5757 del 24 febbraio 2023
Testo massima n. 1
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Processo fallimentare - Indennizzo per irragionevole durata - Valore della causa - Criterio di individuazione - Valore del credito ammesso al passivo fallimentare - Sussistenza - Somma di cui al piano di riparto esecutivo - Esclusione - Fondamento.
Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 110
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 113
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 117