Cass. pen. n. 576 del 18 dicembre 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Questioni non sottoposte al giudice di prima istanza - Cognizione del giudice del gravame - Esclusione - Fattispecie.


In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, in ossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi dedotti con l'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal "thema decidendum" sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello del gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza, pronunciata in sede di appello cautelare reale, che aveva accolto la richiesta di dissequestro di un'aviopista, non formulata con l'istanza originaria, volta ad ottenere la mera autorizzazione all'uso temporaneo del bene da parte di terzi, ma avanzata, per la prima volta, mediante impugnazione).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 3418 del 1999

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1

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