Cass. pen. n. 1759 del 17 giugno 1994
Testo massima n. 1
Ai fini della liquidazione delle spese di custodia di veicolo sequestrato, correttamente il giudice procede alla liquidazione equitativa quando non esistono tariffe vigenti ed utilizzabili, pur a seguito della n. 230/1989 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 della L. n. 836/1965. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del provvedimento del giudice di merito che aveva negato l'applicabilità del tariffario Aci depositato presso la Camera di commercio di Trapani, non risultando lo stesso sottoposto ad alcun controllo pubblico di congruità).