Cass. pen. n. 1974 del 1 giugno 1994
Testo massima n. 1
In caso di compravendita, sino a quando il bene non sia stato consegnato al compratore, il venditore ne conserva la detenzione nomine alieno, anche dopo la consegna del bene allo spedizioniere; quest'ultimo, infatti, ai sensi dell'art. 1737 c.c. è solo un mandatario del committente per conto del quale si impegna a concludere un contratto di trasporto, restando il possesso o la detenzione del bene in capo al mandatario; pertanto il venditore, detentore nomine alieno del bene e committente del contratto di spedizione, è legittimato a proporre richiesta di riesame del sequestro del bene venduto effettuato presso lo spedizioniere.
Testo massima n. 2
Nella nozione di «persona che avrebbe diritto alla loro restituzione» di cui all'art. 257 c.p.p. rientrano non solo il proprietario e coloro i quali vantano un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato, ma anche tutti quei soggetti che hanno un titolo, sia pure derivante da un rapporto obbligatorio, a conseguire il possesso o la detenzione del bene; pertanto, chiunque possa potenzialmente trovarsi nella possibilità di chiedere ed ottenere dalla autorità giudiziaria, anche in conflitto con la volontà del proprietario, la consegna del bene, è soggetto legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro penale.