Cass. civ. n. 5769 del 04 marzo 2024

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Perdita del rapporto parentale - Membri della famiglia nucleare "successiva" e "originaria" - Presunzione iuris tantum di sofferenza morale - Configurabilità - Conseguente onere del danneggiante di dimostrarne l'inesistenza - Danno dinamico-relazionale - Prova - Onere del danneggiato - Sussistenza.


In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 901 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE