Cass. pen. n. 5637 del 22 febbraio 1994

Testo massima n. 1


Con l'espressione «in relazione alla pena» adoperata nell'art. 665 c.p.p. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione). Ne consegue che, allorché la sentenza di secondo grado operi un'elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice di appello. (Nella specie la corte d'appello aveva concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena).

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