Cass. pen. n. 7504 del 2 luglio 1994
Testo massima n. 1
La diminuente speciale prevista in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per l'individuazione o la cattura dei complici postula non già un qualsiasi contributo utile al raggiungimento della verità, ma un aiuto determinante all'orientamento delle indagini verso i veri colpevoli; conseguentemente restano esclusi dalla medesima quei comportamenti successivi che, in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato, possono contribuire, attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova, all'accertamento delle singole responsabilità.