Cass. pen. n. 11240 del 16 novembre 1995

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di concorso formale tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito dei partiti non è ipotizzabile una causa di esclusione della punibilità sotto il profilo dell'inesigibilità della condotta richiesta dalla norma di cui all'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, deliberazione ed iscrizione in bilancio, sia perché nel nostro ordinamento penale, ispirato al principio di legalità, non sono ipotizzabili cause di esclusione della punibilità diverse da quelle legislativamente previste, sia perché, indipendentemente dalla regolarità contabile e societaria del finanziamento, lo stesso, essendo finalizzato al reato di corruzione e costituendo il prezzo di detto reato, integra, in ogni caso, «finanziamento vietato dalla legge», secondo le norme del codice civile in tema di oggetto, causa e motivi illeciti del negozio.

Testo massima n. 2


Non sussistendo rapporto di specialità tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito di partito, è possibile il concorso formale tra i suddetti reati. Deve invero considerarsi che diverse sono le condotte e diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici: il buon andamento della pubblica amministrazione per quanto attiene alla corruzione ed il metodo democratico con riguardo all'altro reato.

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