Cass. civ. n. 2380 del 13 giugno 1975

Testo massima n. 1


Deve respingersi qualsiasi analogia tra la caparra confirmatoria e la clausola risolutiva espressa, per la differenza che esiste tra la struttura e gli effetti dei due istituti (artt. 1385 e 1456 c.c.). La caparra confirmatoria, infatti, oltre a costituire prova della conclusione del contratto e ad integrare un'anticipata parziale esecuzione della prestazione convenuta, ha natura di sanzione contrattuale, che rafforza il vincolo con una coazione indiretta sul debitore, ed ha anche contenuto risarcitorio anticipato, in quanto dà luogo ad un incremento patrimoniale a favore del contraente adempiente e a carico dell'inadempiente, che tiene luogo del risarcimento del danno conseguente all'inadempimento. La clausola risolutiva espressa, invece, conferisce alla parte il diritto (potestativo) di determinare la risoluzione automatica del contratto per l'inadempimento di una determinata obbligazione, inadempimento la cui importanza ai fini della risoluzione di diritto è stata preventivamente valutata secondo la libera determinazione dei contraenti, sì che il giudice non deve procedere a vagliare l'entità dell'inadempienza stessa, ma solo a stabilire l'imputabilità del comportamento relativo.

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