Cass. civ. n. 5787 del 04 marzo 2024
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danni da riduzione della capacità lavorativa specifica - Danni subiti da persona che, al momento dell’illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa - Criteri di liquidazione - Concreta individuazione della base reddituale cui il danneggiato poteva ragionevolmente aspirare - Fattispecie.
Il danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa, deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva parametrato la liquidazione del danno subito da una persona che aveva conseguito il diploma in geometria e che si era iscritta al relativo esame di abilitazione, al reddito medio di un geometra abilitato alla professione, rilevando che la concreta individuazione di un reddito di lavoro a cui il danneggiato possa ragionevolmente aspirare esclude il ricorso al criterio residuale del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 c.ass.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 1223
Costituzione art. 32
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 137