Cass. civ. n. 6577 del 5 dicembre 1988
Testo massima n. 1
La caparra penitenziale, che si ha quando alla stipulazione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili, a differenza della caparra confirmatoria funziona non già come un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma come corrispettivo del recesso per volontà unilaterale. L'accertare se le parti abbiano voluto dare alla caparra carattere confirmatorio - che va presunto nel silenzio delle parti o quando la formula negoziale sia equivoca - ovvero penitenziale compete al giudice del merito, ed il suo apprezzamento al riguardo è incensurabile in sede di legittimità, ove sia sonetto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici.