Cass. pen. n. 4160 del 22 aprile 1996
Testo massima n. 1
L'acquirente di modici quantitativi di sostanza stupefacente può in linea di principio assumere la veste di indagato, non essendo scontata la destinazione della sostanza acquistata all'uso personale, e perciò deve essere sentito come persona sottoposta a indagini; tuttavia le sue dichiarazioni, anche se assunte senza le garanzie difensive, sono utilizzabili nei confronti di chi gli ha ceduto la sostanza, poiché la ratio della norma che subordina l'utilizzabilità delle dichiarazioni autolesive alla presenza del difensore è esclusivamente quella della tutela del diritto di difesa di chi rende le dichiarazioni.
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