Cass. civ. n. 5797 del 05 marzo 2024

Testo massima n. 1


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Obbligo di informativa - Adempimento - Contenuto generico del decreto di respingimento o trattenimento - Sufficienza - Esclusione - Indicazioni specifiche nella contestazione all’interessato - Necessità.


Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che, nel decreto di respingimento o di trattenimento, si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dall'amministrazione e, segnatamente, se non emergono i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale, e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12592 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE

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