Cass. civ. n. 1479 del 22 aprile 1977

Testo massima n. 1


Gli eredi dell'originario debitore sono obbligati a soddisfare i debiti ereditari esclusivamente pro quota, e cioè in proporzione delle rispettive quote ereditarie; essi, pertanto, non possono essere condannati al pagamento solidale di tali debiti.

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