Cass. pen. n. 8285 del 5 settembre 1996

Testo massima n. 1


La rinuncia all'impugnazione fatta dall'imputato prima del deposito della sentenza non influisce sulla dichiarazione presentata nei termini dal difensore poiché può validamente rinunciarsi solo all'impugnazione già presentata, cioè a un diritto già esercitato. All'impugnazione del difensore l'imputato può rinunciare solo nelle forme e nei modi previsti dall'art. 571 comma quarto c.p.p.

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