Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8236 del 24 maggio 2003

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8236 del 24 maggio 2003

Testo massima n. 1

La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l’art. 1418, primo comma, c.c., con l’inciso «salvo che la legge disponga diversamente», esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti. Pertanto la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è viziata da nullità ai sensi del citato art. 1418 [ né ai sensi dell’art. 1344 c.c. ] sussistendo il rimedio dell’esercizio del riscatto [ da parte degli aventi diritto alla prelazione ] idoneo a conseguire l’obiettivo normativo dello sviluppo della proprietà contadina, a nulla rilevando l’accidentale decadenza della possibilità di esperirlo.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze