Cass. pen. n. 1965 del 3 giugno 1997

Testo massima n. 1


In tema di liberazione condizionale (art. 176 c.p.) il comportamento da valutare ai fini del giudizio sul ravvedimento deve consistere nell'insieme dagli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriormente manifestati dal soggetto, che consentano la formulazione di una seria ed affidabile prognosi di pragmatica conformità della sua futura condotta di vita al quadro di riferimento normativo ordinamentale con cui il soggetto medesimo entrò in conflitto all'atto della commissione dell'illecito per il quale ebbe a subire la sanzione penale. Estranei e non funzionali alla natura ed ai limiti di tale giudizio prognostico devono ritenersi, pertanto, il sindacato sul grado di intima accettazione della condanna o della pena ed ogni investigazione circa l'interiore adesione ai valori espressi dall'assetto normativo-istituzionale o l'effettiva condivisione morale dei modelli comportamentali a quell'assetto sottesi, così come ogni pretesa di formale abiura o ripulsa delle pregresse condotte devianti.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE