Cass. pen. n. 2616 del 10 marzo 1997

Testo massima n. 1


In materia di falsità commessa dal pubblico ufficiale, non si configura il delitto previsto dall'art. 476 c.p., con riferimento al documento riproduttivo del contenuto di una pubblica registrazione — anche se quest'ultima avviene utilizzando sistemi informatici — bensì la falsità in certificati ipotizzata dall'art. 477 c.p. (Fattispecie in tema di riproduzione cartolare dell'atto catastale contenuto nel sistema informatico).

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