Cass. civ. n. 5812 del 05 marzo 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE Indennità di disoccupazione ex lege n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis - Spettanza ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Applicabilità alle pubbliche amministrazioni - Esclusione - Conseguenze.


L'indennità di disoccupazione, regolata dall'art. 2, commi 51 e ss., della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis, è riconosciuta a favore dei soli collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, normativa inapplicabile alle pubbliche amministrazioni per effetto dell'art. 1, comma 2, del medesimo d.lgs., sicché dell'indennità in questione non possono beneficiare coloro che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni gli incarichi disciplinati dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 51 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61 com. 1
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 1 com. 2
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 6
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 6

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