Cass. pen. n. 6796 del 4 febbraio 1997

Testo massima n. 1


In tema di rogatorie all'estero, posto il principio fondamentale in base al quale la validità degli atti compiuti all'estero su rogatoria va riscontrata con riferimento alla legge del luogo, salvo unicamente l'eventuale contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, tutelati a livello costituzionale, ne deriva che, non potendosi considerare tutelata a livello costituzionale la regola dell'assistenza difensiva, a pena di inutilizzabilità, anche con riguardo a dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi rese da un coimputato o coindagato all'autorità procedente, la riscontrata mancanza di tale assistenza, nell'atto con il quale l'autorità estera ha proceduto all'assunzione di dette dichiarazioni, non può in alcun modo rendere queste ultime inutilizzabili. E ciò senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 729, comma secondo, c.p.p., il quale, nel dichiarare, in materia di inutilizzabilità, la regola di cui all'art. 191, comma secondo, c.p.p., si riferisce chiaramente solo all'ipotesi della inosservanza delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero alla utilizzabilità degli atti richiesti, giusta quanto previsto dal comma primo del medesimo art. 729.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE