Cass. pen. n. 11507 del 4 novembre 1998

Testo massima n. 1


Per valutare se la dazione di denaro da parte del privato a pubblici ufficiali appartenenti alla Guardia di Finanza in occasione della sottoposizione a verifica fiscale di un'azienda privata costituisca corruzione propria o corruzione impropria susseguente, a prescindere dalla determinazione concreta del singolo atto contrario ai doveri d'ufficio, rappresentano indizi nel senso della corruzione propria: a) il preavvertimento della verifica fiscale; b) la richiesta, immediatamente successiva, del pagamento di somme determinate o determinabili; c) l'accordo sulle somme da versarsi (nel corso della verifica o dopo la conclusione della stessa); d) la suddivisione delle somme illecitamente percepite anche in favore di soggetti diversi da quelli che in concreto hanno eseguito la verifica (in specie di superiori gerarchici). (Nella specie, in base a tali parametri, oltreché alla sproporzione tra i compensi indebiti in confronto al «favore» di essere stata compiuta la verifica nel «rispetto della legge», è stata esclusa la finalità del privato di manifestare «ringraziamento» ed è stata ritenuta quella della corruzione propria in relazione a una serie non determinata di atti dell'ufficio).

Testo massima n. 2


In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, nel caso in cui il compenso indebito venga corrisposto dal privato al pubblico ufficiale appartenente alla Guardia di Finanza in occasione di una verifica fiscale presso un'impresa privata per l'omissione di accertamenti relativi a violazioni delle norme fiscali da parte dell'imprenditore controllato, non è necessario individuare il singolo atto contrario ai doveri di ufficio, essendo la verifica fiscale un procedimento complesso, avente ad oggetto una molteplicità di atti, ragione per cui rileva la finalizzazione dell'azione.

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