Cass. pen. n. 1316 del 4 febbraio 1998

Testo massima n. 1


Nella previsione dell'art. 323 c.p., come novellato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, l'interesse proprio — in presenza del quale il pubblico ufficiale ha l'obbligo di astensione, che già non derivi da specifica disposizione — non solo non deve essere inteso come il vantaggio di natura patrimoniale, la cui realizzazione perfeziona il delitto di abuso d'ufficio, ma non è neppure sinonimo di lucro o di utilità, per cui comprende ogni interesse personale, anche non economico e del tutto affettivo, quale la finalità di favorire altri quando da ciò derivi per l'agente una situazione di vantaggio nella sfera personale delle sue relazioni sociali ed amicali.

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE