Art. 323 – Codice penale – Abuso d’ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato , il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio , in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17793/2025
E' inammissibile l'istanza di revisione di una sentenza irrevocabile nel caso di successiva abrogazione del reato, in quanto l'unico rimedio esperibile per dare attuazione al disposto dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. è costituito dalla revoca ad opera del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio).
Cass. civ. n. 17475/2025
La mediazione onerosa diretta a compiere atti che non costituiscono reato non rientra nell'ambito applicativo della fattispecie di traffico di influenze illecite, prevista dall'art. 346-bis cod. pen. come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), legge 9 agosto 2024, n. 114. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che la mediazione onerosa finalizzata al compimento di ipotesi abrogate di abuso di ufficio non è più punibile ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen.).
Cass. civ. n. 22283/2024
In tema di revisione, i fatti da porre a base del giudizio di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si identificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono gli elementi normativi della fattispecie richiamati nel precetto penale, ferma restando la irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento relativa al reato di abuso d'ufficio tentato, cui era seguita sentenza assolutoria nei confronti dei coimputati per il medesimo fatto, emessa sul presupposto dell'assenza della violazione di legge e dell'obbligo di astensione).
Cass. civ. n. 21066/2024
Non integra il reato di abuso di ufficio, come modificato dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, in mancanza di una ulteriore norma primaria a contenuto precettivo specifico, che detti i criteri di condotta dell'attività amministrativa sui quali il predetto obbligo motivazionale debba innestarsi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza assolutoria dei membri della giunta regionale che avevano nominato i componenti del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con delibera priva di motivazione, in difetto di norme di legge impositive di una procedura comparativa dei candidati).
Cass. civ. n. 16659/2024
In tema di abuso di ufficio, ai fini della configurabilità del reato, ha efficacia retroattiva il disposto innalzamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del limite-soglia al di sopra del quale la stipula di un contratto di appalto di servizi deve essere preceduta dall'avvio della procedura ad evidenza pubblica, dovendosi riconoscere all'indicata disposizione natura di norma extrapenale integratrice di quella penale, sicché, per effetto di detta successione mediata di leggi, viene meno la pregressa rilevanza penale di appalti di servizi di valore eccedente il previgente limite-soglia di euro 40.000,00, ma inferiore a quello successivamente introdotto, pari ad euro 140.000,00.
Cass. civ. n. 40428/2023
In tema di concorso di persone nel reato di abuso d'ufficio, la mera "raccomandazione" o "segnalazione" non ha di per sé un'efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderirvi o meno secondo il suo personale apprezzamento, salvo che essa sia caratterizzata da ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, costituendo in tale caso una forma di concorso morale nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato ascritto ad un capo dipartimento di Roma Capitale che, al di fuori dello svolgimento delle proprie funzioni, aveva informalmente segnalato per una posizione dirigenziale il proprio fratello all'assessore competente alla designazione).
Cass. civ. n. 38125/2023
In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'"abolitio criminis" delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, comma 3, Cost. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la concessione al pregresso contraente della c.d. "proroga tecnica" del servizio di gestione dei parcheggi di un comune, onde consentirgli di perfezionare adempimenti indispensabili per la partecipazione alla gara per l'affidamento del nuovo contratto, non avesse integrato la violazione di alcuna specifica regola di condotta prevista dalla legge).
Cass. civ. n. 32319/2023
Non è configurabile il delitto di turbata libertà degli incanti nel caso di procedure di concorso finalizzate al reclutamento di docenti universitari, posto che la norma incriminatrice, nel riferirsi testualmente a nozioni tecniche dal significato infungibile, indicato nel codice degli appalti e nella normativa di settore di cui al r.d. n. 2440 del 1923 e al r.d. n. 827 del 1924, circoscrive la tutela alle sole procedure finalizzate alla cessione di beni o all'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio e non ai concorsi per il reclutamento del personale docente delle università, caratterizzati dalla valutazione di offerte che si risolvono nell'attività pregressa del candidato.
Cass. civ. n. 21434/2023
Il contratto d'opera concluso tra un pubblico ufficiale e un professionista in violazione delle specifiche regole previste dalla legge per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, che procuri intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale, esprime una volontà negoziale "contra legem", ed è perciò nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa (art. 323 c.p.), in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale.
Cass. civ. n. 5077/2023
In tema di tentativo incompiuto, la desistenza volontaria del singolo concorrente, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione dei compartecipi, non può esaurirsi nella cessazione della azione criminosa individuale, ma deve instaurare un processo causale che determini l'interruzione volontaria della sequenza degli atti destinati a produrre l'evento antigiuridico. (Fattispecie relativa a reato di abuso di ufficio in cui, in seguito a delibera comunale di affidamento senza gara dell'utilizzo di locali, è stata ravvisata l'esimente a vantaggio dei componenti dell'intera giunta con riguardo alla condotta della dirigente comunale che, prima che si addivenisse alla stipula della convenzione attuativa, decise di dare corso alla procedura di evidenza pubblica).
Cass. civ. n. 3544/2023
Nell'abuso di ufficio la violazione di legge rappresenta un presupposto di fatto che non integra il delitto, con la conseguenza che tale requisito deve essere valutato con riferimento al tempo in cui il fatto è stato commesso, ed è irrilevante ex art. 2 cod. pen. la modifica sopravvenuta della disposizione di legge. (Fattispecie in cui l'imputato nella qualità di segretario comunale ha violato la procedura di affidamento diretto di un servizio pubblico mediante l'artificioso frazionamento del valore delle prestazioni di servizi in importi inferiori alla somma di 40.000 euro, successivamente elevata a 150.000 euro ex art. 50, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Cass. civ. n. 27794/2017
Il dolo intenzionale è escluso tutte le volte in cui l'evento tipico è una semplice conseguenza accessoria della condotta, diretta invece a perseguire in via primaria, l'obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo (nel caso di specie è stato escluso l'abuso di ufficio per la condotta del Sindaco che, durante la seduta del Consiglio Comunale, aveva chiesto l'intervento della forza pubblica, senza interrompere l'incontro, per allontanare un membro del Consiglio Comunale che persisteva nella lettura di un documento politico di critica).
Cass. civ. n. 52053/2017
Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di abuso d'ufficio, è necessario che la condotta sia realizzata "nello svolgimento delle funzioni o del servizio", con esclusione, pertanto, degli atti compiuti con difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell'art. 21-septies legge n. 241 del 1990, rientrando, invece, nell'alveo della norma incriminatrice le condotte che integrano la c.d. "carenza di potere in concreto". (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato il reato nella condotta di un consigliere comunale con delega ai servizi cimiteriali che, in violazione di ogni norma in tema di appalti, aveva dato incarico ad una ditta di costruire dieci loculi, pagandoli in proprio, ottenendone così la disponibilità e promettendone cinque ad una famiglia del posto).
Cass. civ. n. 41768/2017
L'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente; mentre, integra il più grave delitto di peculato l'atto di disposizione del denaro compiuto - in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione meramente "di copertura" formale - per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali dell'ente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, in merito all'utilizzo da parte del Presidente di una Regione del fondo per "spese di rappresentanza", non aveva distinto le erogazioni disposte per finalità istituzionali, ma riconducibili ad altri capitoli di spesa, da quelle aventi finalità meramente private e ricollegabili alla campagna elettorale).
Cass. civ. n. 8395/2017
Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, non costituisce violazione di legge (nella specie l'art. 10, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), l'atto di nomina di un "project manager" da parte del sindaco, quale commissario delegato alla realizzazione di un impianto di termodistruzione in relazione allo stato di emergenza rifiuti decretato per la Campania, in quanto, tale figura, benché non prevista dalla legge, non determina la duplicazione delle funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento (RUP) né uno svuotamento dei suoi poteri, limitandosi a svolgere una funzione di supporto, espressamente prevista dall'art. 8, comma quarto, d.P.R. 21 dicembre 1999, n 554, vigente all'epoca dei fatti, all'attività di tale ufficio.
Cass. civ. n. 31594/2017
Nel reato di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell'atto.
Cass. civ. n. 45992/2017
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il reato di falso in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio nel caso in cui la condotta di abuso non si esaurisce nella falsificazione, e la falsità in atti è strumentale alla realizzazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen., di cui costituisce una parte della più ampia condotta.
Cass. civ. n. 49538/2016
Costituisce violazione di legge, idonea ad integrare, sotto il profilo obiettivo, il reato di abuso d'ufficio, quanto meno tentato, l'adozione, da parte di un magistrato inquirente, di un provvedimento con il quale venga disposta l'acquisizione di tabulati di conversazioni telefoniche di parlamentari per il quale, alla luce dei dati esistenti in quel momento agli atti d'indagine, sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva della camera di appartenenza.
Cass. civ. n. 35577/2016
In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l'evidenza, reiterazione e gravità delle violazioni, la competenza dell'agente, i rapporti fra agente e soggetto favorito, l'intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge. (Fattispecie di omessa adozione, da parte di un Sindaco, di provvedimento di vigilanza con riguardo alla realizzazione di illecito edilizio e paesaggistico nel comune amministrato, nella quale la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di colpevolezza fondato sulla provata conoscenza, da parte dell'imputato, della natura dell'intervento edilizio e del vincolo gravante sull'immobile).
Cass. civ. n. 10136/1998
In tema di abuso d'ufficio, secondo la formulazione dell'art. 323 c.p. nel testo risultante dall'art. 1 della L. 16 luglio 1997, n. 234, sussiste il reato solamente se, per effetto dell'indebita condotta posta in essere dall'agente mediante un comportamento tipico, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbiano effettivamente procurato a sè o ad altri un ingiusto profitto di carattere patrimoniale ovvero abbiano arrecato ad altri un danno ingiusto, i quali devono essere specificamente voluti dallo stesso agente e debbono essere posti in essere in rapporto di diretta, ancorché non esclusiva, derivazione dalla violazione di norme ovvero dalla violazione del divieto di astensione. In mancanza, il reato non potrà dirsi consumato, potendo risultare, tuttavia, configurabile il tentativo punibile, ricorrendone tutti i presupposti e le condizioni di cui all'art. 56 c.p. (Fattispecie nella quale il sindaco aveva autorizzato la realizzazione di una pista di go-kart dopo che l'opera era stata già realizzata ed era da tempo funzionante, nella quale si è ritenuto che non poteva derivare dall'autorizzazione un vantaggio di cui il beneficiario già non godesse).
Cass. civ. n. 11204/1998
A seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha novellato l'art. 323 c.p., il reato in questione non può configurarsi se non in presenza di “violazione di norma di legge o di regolamento” (ovvero di una omissione del dovere di astenersi ricorrendo un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti). Ne consegue che è stata espunta dall'area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso di poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione. Non è quindi più consentito al giudice penale di entrare nell'ambito della discrezionalità amministrativa, che il legislatore ha ritenuto, anche per esigenze di certezza del precetto penale, di sottrarre a tale sindacato. (Fattispecie in cui un segretario comunale era accusato di avere usato l'utenza telefonica del comune nell'ambito dell'attività di levata dei protesti, e quindi per scopi che, per quanto estranei ai compiti istituzionali dell'ente locale, erano pur sempre relativi all'esercizio di una autonoma funzione pubblica connessa in base alla legge 12 giugno 1973, n. 349, alla qualità di segretario comunale rivestita dall'agente: la S.C., in applicazione del principio di diritto di cui sopra, ha ritenuto difettare nella specie l'elemento della violazione di legge o di regolamento, essendo solo configurabile una forma di eccesso di potere, non più penalmente rilevante).
Cass. civ. n. 11265/1998
Deve ritenersi responsabile di abuso di ufficio (art. 323 c.p. nella formulazione introdotta dalla L. 16 luglio 1997, n. 243) sotto il profilo di una condotta posta in essere in violazione di legge, il libero professionista, cui un ente pubblico (nella specie: camera di commercio) affidi l'incarico dello studio e dell'elaborazione di un progetto relativo all'arredo dei propri uffici e della realizzazione delle opere inerenti, qualora compia, nello svolgimento dell'incarico, attività che favoriscano un prossimo congiunto. Posto, infatti, che il conferimento di tale incarico attribuisce al libero professionista la qualifica di pubblico ufficiale, la predetta attività deve considerarsi posta in essere in violazione dell'obbligo di fedeltà, dal quale l'assuntore dell'incarico è legato all'ente, e dal quale deriva il dovere di astenersi in presenza di interessi dei soggetti indicati dall'art. 323 c.p. (Nella specie il libero professionista aveva predisposto un progetto per l'acquisizione di arredi venduti da una società della quale era socio un prossimo congiunto).
Cass. civ. n. 11549/1998
In tema di abuso di ufficio, il danno cui si riferisce l'art. 323 c.p. non riguarda solo situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno solo diritti soggettivi perfetti, ma anche l'aggressione ingiusta alla sfera della personalità, tutelata dalle norme costituzionali. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ipotizzabile il danno ingiusto in ansie, preoccupazioni, perdita di prestigio e di decoro derivanti da una ingiusta denuncia, in relazione al comportamento di un ufficiale di polizia giudiziaria che, violando il dovere di astensione, aveva indotto la propria moglie a sporgere una ingiusta denuncia nei confronti del direttore didattico della scuola ove la stessa era insegnante).
Cass. civ. n. 11847/1998
A differenza dell'art. 323 previgente che configurava l'abuso di ufficio come reato a consumazione anticipata, incentrato sul dolo specifico, sulla finalità di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio, o di arrecare ad altri un danno ingiusto, il legislatore del 1997 ha configurato l'abuso di ufficio come reato di danno, richiedendo che venga procurato a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, così da spostare in avanti la realizzazione della fattispecie. La tipicità del fatto, quindi, con la «novella», non viene più affidata al contenuto di un dolo specifico ma a precise prescrizioni con forme vincolate di condotta. Nella nuova formulazione, della norma che è caratterizzata dalla necessità dell'evento, l'abuso è punito pertanto a titolo di dolo generico, per di più caratterizzato dal requisito della intenzionalità, restringendosi, in tal modo, l'operatività del momento soggettivo al dolo di evento inteso come situazione corrispondente ad un'assoluta omogeneità tra momento rappresentativo e momento volitivo, con esclusione, quindi, della rilevanza del c.d. «dolo eventuale». (Fattispecie in tema di rilascio di autorizzazione da parte dell'assessore alla urbanistica, in violazione della legislazione vigente).
Cass. civ. n. 1192/1998
In tema di abuso di ufficio, a seguito della nuova fattispecie di cui all'art. 323 c.p. introdotta con la legge 16 luglio 1997, n. 234, trova applicazione l'art. 2, comma terzo, c.p., secondo cui il giudice, nella valutazione comparativa della norma abrogata e di quella nuova, disciplinanti la medesima materia dell'abuso funzionale del pubblico ufficiale, deve individuare e applicare quella più favorevole al reo, essendogli inibito di “costruire” una terza disposizione che contenga gli elementi più favorevoli dell'una e dell'altra norma. Al riguardo, non vi è dubbio che la nuova formulazione normativa sia più favorevole al reo, in quanto, a parte il più mite trattamento sanzionatorio, essa riduce grandemente l'area dell'illecito penale rispetto al passato, sia perché l'abuso di ufficio può commettersi ora solo attraverso più limitate condotte (violazione di legge o di regolamento o mancata astensione in caso di interesse proprio o di un congiunto), sia perché la fattispecie è ora strutturata come un reato di evento, che si consuma solo con la realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale dell'agente o di altri o di un danno ingiusto di altri. Inoltre, quanto all'elemento soggettivo, non è più richiesto il dolo specifico (fine di procurare un ingiusto vantaggio o di arrecare un ingiusto danno) ma semplicemente il dolo generico (consapevolezza e volontà di procurare un ingiusto vantaggio o di arrecare un ingiusto danno), mentre l'espressione “intenzionalmente” esclude che l'evento possa essere attribuito all'agente a titolo di dolo eventuale.
Cass. civ. n. 11984/1998
La nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234 implica che la condotta abusiva del pubblico ufficiale rilevi solo quando sia stata posta in essere in violazione di legge o di regolamento. Non integra tale elemento la mancata osservanza, nel rilascio di una concessione edilizia, delle prescrizioni di un piano regolatore, atto che non ha natura né di legge né di regolamento. Tale mancata osservanza non assume rilievo nemmeno sotto il profilo della violazione delle norme di legge che prescrivono che il rilascio delle concessioni edilizie debba essere conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, perché ciò contrasterebbe con i principi costituzionali della riserva di legge e della determinatezza della fattispecie incriminatrice: infatti, ciò facendo, si finirebbe per integrare il precetto penale con altre fonti, senza che tale operazione sia stata predefinita dal legislatore quanto alla natura della disciplina richiamata, al suo contenuto e agli ambiti di applicazione.
Cass. civ. n. 12238/1998
In tema di elemento materiale del reato di abuso di ufficio, come novellato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, integra l'estremo della violazione di legge la condotta di un amministratore di una U.S.L. che contatta un'unica ditta cui affidare l'espletamento di un servizio, senza rispettare l'obbligo, imposto da una legge regionale, di interpellare almeno tre ditte, onde rendere possibile, nell'interesse della pubblica amministrazione, una comparazione delle relative offerte.
Cass. civ. n. 1316/1998
Nella previsione dell'art. 323 c.p., come novellato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, l'interesse proprio — in presenza del quale il pubblico ufficiale ha l'obbligo di astensione, che già non derivi da specifica disposizione — non solo non deve essere inteso come il vantaggio di natura patrimoniale, la cui realizzazione perfeziona il delitto di abuso d'ufficio, ma non è neppure sinonimo di lucro o di utilità, per cui comprende ogni interesse personale, anche non economico e del tutto affettivo, quale la finalità di favorire altri quando da ciò derivi per l'agente una situazione di vantaggio nella sfera personale delle sue relazioni sociali ed amicali.
Cass. civ. n. 2662/1998
Integra il reato di abuso di ufficio, anche dopo la riforma dell'art. 323 c.p., introdotta con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, sotto il profilo della violazione di legge (art. 279 del T.U. 1934, n. 383), con specifico riferimento all'inottemperanza del dovere di astensione, la condotta dell'amministratore comunale che partecipi alla deliberazione di approvazione di variante di piano regolatore, qualora si profili un interesse concreto proprio o di un prossimo congiunto, nonostante l'atto in questione abbia la natura di atto amministrativo di carattere generale. (Nella specie, a seguito dell'approvazione della variante, divenivano edificabili alcuni terreni di proprietà dei congiunti dell'amministratore comunale).
Cass. civ. n. 3508/1998
In relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 323 c.p. nella quale l'abuso sia finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto, la persona che subisce il danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, in quanto, in tal caso, il reato stesso è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della pubblica amministrazione, il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo del pubblico ufficiale. Pertanto, il privato è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, in applicazione degli artt. 408 e 410 c.p.p.
Cass. civ. n. 4544/1998
Ai fini della punibilità dell'abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p., così come modificato dalla L. n. 234/1997, è necessario che il soggetto agente ponga in essere una condotta che corrisponda alle forme tipizzate specificamente dalla norma, cioè la violazione di norme di legge o di regolamento ovvero l'inottemperanza all'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.
Cass. civ. n. 4707/1998
In tema di abuso d'ufficio, l'ingiustizia del vantaggio deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente all'epoca della condotta, conformemente alla ratio della norma che è diretta ad assicurare la retta applicazione della legge al momento delle scelte discrezionali del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. (Fattispecie in cui, a fronte del comportamento dell'imputato che, quale componente di commissione edilizia comunale, aveva espresso parere favorevole al cambio di destinazione di un immobile realizzato in mancanza della concessione edilizia, è stato ritenuto irrilevante il fatto che il fabbricato avesse successivamente ottenuto la concessione edilizia in sanatoria).
Cass. civ. n. 4815/1998
In tema di abuso di ufficio consistente nell'illegittimo rilascio da parte di un sindaco di una concessione edilizia, è esente da vizio di motivazione la sentenza che desume la sussistenza della consapevole e concertata intenzione di porre in essere un comportamento illegittimo nell'interesse altrui dalla macroscopicità della violazione edilizia, dalla competenza professionale dell'imputato quale ingegnere, dai pregressi rapporti intercorsi tra le parti relativi alla costruzione di un muro che doveva essere di cinta ma che aveva assunto fin dall'inizio le caratteristiche di muro di sostegno, dalle modalità, estremamente veloci ed in ore notturne, di effettuazione della costruzione, dall'abnorme comportamento del sindaco che, annullata una precedente concessione poiché l'immobile ricadeva in zona preclusa, rilasciava tuttavia una nuova concessione.
Cass. civ. n. 5118/1998
In tema di abuso di ufficio, anche precedentemente alla modifica dell'art. 323 recata dalla legge n. 234 del 1997, ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato è richiesto che l'abuso si realizzi attraverso l'esercizio da parte del pubblico ufficiale di un potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione ad esso attribuita. Ne consegue che quando il pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni il reato in questione non è configurabile. (Fattispecie nella quale è stato escluso che rientrasse nei doveri del comandante di un posto di polizia aeroportuale la denuncia di ritrovamento presso il competente ufficio comunale di un oggetto smarrito da un viaggiatore; denuncia che, secondo l'accusa, non aveva un contenuto veritiero, essendo la cosa smarrita stata rinvenuta da altro dipendente del posto di polizia ed essendosi il comandante sostituito a quest'ultimo allo scopo di appropriarsene facendolo assegnare quale rinvenitore di essa).
Cass. civ. n. 5820/1998
Pur prescindendo la figura dell'innovato art. 323 c.p. dalle patologie dell'atto amministrativo e rimanendo la condotta integrata dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto procurato nello svolgimento delle funzioni in violazione di norme di legge o di regolamento, la condotta da prendere in considerazione deve inerire all'esercizio del potere attribuito dalla normativa di base dell'ufficio di cui fa parte il pubblico ufficiale. E, trattandosi di funzione, cioè di potere attribuito in vista di uno scopo pubblico, che del potere medesimo costituisce la causa intrinseca di legalità, si ha violazione di legge non solo quando la condotta sia stata svolta in contrasto con le forme, le procedure, i requisiti richiesti, ma anche quando essa non si sia conformata al presupposto stesso da cui trae origine il potere, caratterizzato, a differenza dell'autonomia negoziale, dal vincolo di tipicità e di stretta legalità funzionale. Pertanto il potere esercitato per un fine diverso da quello voluto dalla legge, e quindi per uno scopo personale od egoistico, e comunque estraneo alla pubblica amministrazione, si pone fuori dello schema di legalità e rappresenta nella sua oggettività offesa dell'interesse tutelato. (Fattispecie relativa all'invio da parte di un assessore comunale di una missiva indirizzata al sindaco ed alla giunta comunale con la quale si lamentava la condotta del comandante dei vigili urbani).
Cass. civ. n. 5966/1998
In tema di abuso di ufficio, poiché, secondo la nuova formulazione recata dalla legge n. 234 del 1997, tale reato è strutturato come fattispecie di evento, essendo necessario che la condotta dell'agente, concretantesi in violazione di legge o di regolamenti o in violazione del dovere di astensione, procuri un danno ingiusto ad altri oppure un vantaggio necessariamente patrimoniale all'agente o ad altri, non integra il reato in esame la condotta di un componente di una commissione edilizia comunale che non si astenga dal partecipare a riunioni di tale organo in cui sono trattate pratiche alle quali egli abbia interesse, qualora il parere espresso dalla commissione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, non potendo tale condotta determinare alcun ingiusto vantaggio patrimoniale.
Cass. civ. n. 6561/1998
La nuova formulazione dell'art. 323 c.p., introdotta con la L. 17 luglio 1997, n. 234, ha meglio definito la condotta tipica del pubblico ufficiale, sostituendo la generica formula «abusa del suo ufficio» con la descrizione di un comportamento non più a forma libera, ma vincolata, consistente nella violazione di norme di legge o di regolamento, oppure nella violazione del dovere di astensione, e ha anche trasformato il delitto da reato di mera azione in reato di azione e di evento, giacché elemento essenziale della fattispecie materiale non è più soltanto la condotta illegittima del pubblico ufficiale integrante l'abuso, ma altresì l'ingiusto vantaggio patrimoniale che quella condotta procura o l'ingiusto danno che essa arreca.
Cass. civ. n. 6563/1998
Per la consumazione del reato di abuso d'ufficio nella formulazione dell'art. 323 c.p. introdotta dalla L. 16 luglio 1997, n. 234, nel caso in cui il risultato dell'azione delittuosa consista nel cagionare ad altri un danno ingiusto, non basta che tale danno sia conseguenza naturale della condotta posta in essere dall'agente per un fine diverso, ma è indispensabile che esso sia conseguenza diretta ed immediata del comportamento dell'agente, e quindi da costui voluto quale obiettivo del suo operato, come si evince dalla presenza dell'avverbio «intenzionalmente» utilizzato dal legislatore nella configurazione della fattispecie astratta del reato. (Nella specie, era stato contestato al pubblico ufficiale, amministratore di una Usl, il fatto — commesso sotto la vigenza della precedente formulazione della norma — di aver disposto il trasferimento ad altro servizio di un dipendente, al fine di procurargli un vantaggio ingiusto, di natura non economica, pretermettendo altro aspirante. Il pubblico ufficiale, ritenuto responsabile in primo grado, veniva assolto dalla corte d'appello a seguito della entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 323 c.p., essendo venuto a mancare, ex lege, il requisito della patrimonialità del vantaggio. La Cassazione, nel rigettare il ricorso del dipendente pretermesso, costituitosi parte civile, che sosteneva la sussistenza degli estremi del reato, avendogli comunque il fatto cagionato un danno ingiusto, non contestato, ma profilato nella sentenza di primo grado, ha affermato il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 7487/1998
Il dolo del reato di abuso di ufficio è integrato da un comportamento intenzionale del pubblico ufficiale che procuri a sè o ad altri un ingiusto vantaggio, senza che sia necessario il perseguimento in via esclusiva del fine privato, requisito non richiesto dalla precedente formulazione dell'art. 323 c.p. né dal testo della norma risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997, n. 234.
Cass. civ. n. 11520/1997
Integra l'estremo oggettivo del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p., come modificato dalla L. 16 luglio 1997 n. 234), l'adozione di una delibera comunale che conclude ed approva una gara a trattativa privata dopo che i lavori siano già stati commissionati ed eseguiti, atteso che, quando l'amministrazione decide di indire una gara (anche senza esservi obbligata e senza l'osservanza di formalità), essa è tenuta al rispetto delle regole della gara stessa e, prima di ogni altra, di quelle che assicurano la trasparenza e la libera concorrenza dei partecipanti, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole del procedimento, anche sotto il profilo della mancata osservanza dell'ordine necessario di successione degli atti, dà luogo al vizio di violazione di legge.
Cass. civ. n. 6702/1997
In tema di abuso di ufficio commesso per procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale, come previsto dall'art. 323, comma secondo, c.p., prima delle modifiche apportate dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, si ha vantaggio patrimoniale in tutti i casi in cui l'abuso sia finalizzato a creare una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale facenti capo a un determinato soggetto, indipendentemente dall'effettivo incremento economico. Tale fattispecie è quindi integrata dalla condotta di un componente di una commissione esaminatrice che elude la prescrizione dell'anonimato della prova scritta allo scopo di valutare più favorevolmente un candidato, e quindi procurare ad esso un ingiusto vantaggio patrimoniale.