Cass. civ. n. 1184 del 16 febbraio 1983

Testo massima n. 1


Nel caso di nullità di una clausola contrattuale per vizio di una parte di essa, la sostituzione della norma imperativa deve avvenire rispetto all'intera clausola, e non già mediante la trasfusione di una parte soltanto della norma in quella parte della clausola che ne determina la nullità.

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