Art. 1419 – Codice civile – Nullità parziale

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative [1573, 1679 comma 4, 1932 comma 2, 1962 comma 2, 2077 comma 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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