Cass. pen. n. 4544 del 16 aprile 1998

Testo massima n. 1


Ai fini della punibilità dell'abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p., così come modificato dalla L. n. 234/1997, è necessario che il soggetto agente ponga in essere una condotta che corrisponda alle forme tipizzate specificamente dalla norma, cioè la violazione di norme di legge o di regolamento ovvero l'inottemperanza all'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

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