Cass. pen. n. 6492 del 23 gennaio 1998

Testo massima n. 1


In tema di liberazione condizionale, quando si tratti di soggetti condannati per taluno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, il beneficio è concedibile, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 203, soltanto a condizione che siano stati scontati almeno due terzi della pena inflitta, salvo che i medesimi soggetti, come statuito dal successivo comma 3, rientrino nelle previsioni di cui all'art. 58 ter dell'ordinamento penitenziario, cioé abbiano proficuamente collaborato con la giustizia ovvero — in applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1995 — versino in situazioni in cui la collaborazione sia divenuta impossibile o irrilevante. In tali ipotesi trova applicazione la regola generale fissata dall'art. 176, comma 1, c.p., secondo cui la liberazione condizionale è concedibile, ferme le altre condizioni, quando sia stata espiata almeno la metà della pena.

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