Cass. civ. n. 5846 del 27 febbraio 2023

Testo massima n. 1


SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Violazione del codice della strada - Infrazione connessa ad un procedimento penale pendente al tempo dell’elevazione del verbale di contestazione - Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa - In capo all'amministrazione - Esclusione - In capo al giudice penale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.


In tema di violazione del codice della strada, in caso di infrazione connessa ad un procedimento penale pendente al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, ove la predetta infrazione costituisca l'antecedente logico per l'esistenza del reato, è competente ad irrogare la sanzione amministrativa il giudice penale, in forza degli artt. 24 della l. n. 689 del 1981 e 221 del codice della strada. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva riconosciuto l'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione amministrativa nonostante che, al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, fosse ancora pendente il procedimento penale a carico dell'autore dell'infrazione, essendo stata proposta opposizione all'archiviazione.)

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5341 del 2018

Normativa correlata

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.
Cod. Strada art. 221
Cod. Strada art. 141 CORTE COST.

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