Cass. pen. n. 4695 del 17 aprile 2000
Testo massima n. 1
In tema di atti processuali, vigendo il principio di presunzione della loro regolarità e, dunque, dell'uso corretto ed appropriato dei termini tecnici adoperati, il giudice non è tenuto a procedere di ufficio ad accertare la rispondenza al vero della situazione processuale quando essa sia stata descritta con l'uso di espressioni legali e tipiche del nostro sistema normativo. (Fattispecie in cui sul documento contenente un atto di querela era stata apposta la annotazione «pervenuto» e non quella «ricevuto». La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato e nel rilevare che con il primo termine si indica l'inoltro dell'atto a mezzo di un incaricato tramite spedizione, senza alcuna certificazione della provenienza dello stesso e della identità del proponente, ha ritenuto sussistente la improcedibilità dell'azione penale).