Cass. pen. n. 7248 del 10 febbraio 2000

Testo massima n. 1


In tema di liberazione condizionale, anche in caso di impossibilità materiale da parte del condannato di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, ai fini della concessione del beneficio assumono particolare rilievo, sotto il profilo soggettivo, le manifestazioni di effettivo interessamento dello stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato e i tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, di attenuare, se non riparare interamente i danni provocati. (Fattispecie nella quale il condannato, pur avendo svolto per molti anni attività lavorativa remunerata in regime di semilibertà, non solo non aveva mai manifestato alcun interesse o senso di solidarietà per i familiari della vittima del reato, ma, per dimostrare l'asserita impossibilità dell'adempimento, aveva addirittura fatto apparire una situazione economica non corrispondente a quella reale).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE