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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11483 del 21 giugno 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11483 del 21 giugno 2004

Testo massima n. 1

La possibilità per il giudice civile, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale, non comporta alcuna preclusione per detto giudice nella possibilità di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.

Testo massima n. 2

Qualora una questione di nullità [ nel caso di specie, di un contratto di assicurazione ] venga sollevata per la prima volta in appello non come domanda ma solo come eccezione riconvenzionale rispetto all’altrui domanda di pagamento, in quanto con essa vengono avanzate richieste che, pur ampliando i termini della controversia, rimangono nell’ambito della difesa, senza tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, non va incontro ai limiti di inammissibilità delle domande nuove in appello fissati dall’art. 345 c.p.c., ma è ammissibile, in quanto sotto questo più limitato aspetto può essere rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ex art. 1421 c.c.

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