Cass. pen. n. 35648 del 1 ottobre 2001

Testo massima n. 1


Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, il requisito dell'avvenuta espiazione di una determinata parte della pena, quale previsto dall'art. 176 c.p., va verificato facendo riferimento alla data di presentazione della richiesta e non a quella della successiva decisione, trattandosi di un presupposto e non di una condizione della richiesta medesima.

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